VALIDO CONTRATTO DI COMPRAVENDITA STIPULATO TRAMITE SCRITTURA PRIVATA

Roberto (nome di fantasia per motivi di privacy) ci scrive di aver stipulato nel 2005 un atto di compravendita di un immobile con Giovanni (anche quest’ultimo è un nome di fantasia), tramite scrittura privata e quindi ci avverte di non averlo, a suo tempo, trascritto nei pubblici registri immobiliari: ricordiamo infatti che per la trascrizione nei pubblici registri immobiliari di un atto di compravendita, quest’ultimo deve assumere la veste dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Ora il nostro lettore ci scrive che Giovanni è deceduto e che egli ha intentato causa ai figli di Giovanni per vedersi accertare la validità della scrittura privata e procedere quindi alla sua trascrizione dei pubblici registri immobiliari.
Roberto ci chiede che esito potrà avere la causa.
Mi sento di poter tranquillizzare il nostro lettore nel senso che la causa, con tutta probabilità, avrà esito positivo.
Infatti, in un recente caso del tutto analogo a quello del nostro lettore, deciso con sentenza del Tribunale di Taranto del 04/12/2025, il giudice ha accolto la domanda di parte attrice che chiedeva di accertarsi la validità di una scrittura privata di compravendita immobiliare nei confronti dei chiamati all’eredità della controparte contrattuale.
Addirittura, In quel caso, alcuni chiamati all’eredità, seppur ritualmente citati in giudizio, erano rimasti contumaci e la loro contumacia era stata interpretata dal Giudice come accettazione tacita dell’eredità.
Infatti, Il Tribunale di Taranto, nella pronuncia sopra indicata, aveva affermato quanto segue: “Il delato all’eredità assume, dunque, una posizione giuridicamente apprezzabile sicchè, in assenza di una sua manifestazione esplicita di rinuncia o di disinteresse definitivo alla successione, l’atteggiamento inerte serbato nel corso del processo in cui si controverte sui beni del defunto benpuò significare accettazione tacita ex art.476 c.c. (cfr. Cass. 07/13384, in un giudizio svoltosi incontumacia del chiamato)”.
In quel caso, poi, la sentenza che statuiva la validità della compravendita immobiliare tramite scrittura aveva anche statuito la trascrivibilità della stessa nei pubblici registri immobiliari.






